Registrazione farmaci veterinari
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Registrazione farmaci veterinari
Nel settore apicoltura il sistema I&R pone il limite di dieci alveari tra allevamento familiare e allevamento commerciale .
I trattamenti eseguiti su animali detenuti in allevamenti familiari - non sono oggetto di registrazione su modelli vidimati dai servizi veterinari locali, ma ai sensi delle linee guida per il controllo dell’infestazione da Varroa destructor sono oggetto di registrazione su supporti personalizzati non vidimati, si allega il modello da stampare dove registrare gli acquisti, i prodotti antivarroa sono tutti prodotti che non necessitano della prescrizione veterinaria (prodotti da banco) fermo restando l’obbligo di conservazione delle prove di acquisto del medicinale veterinario.
Nel settore apistico, considerata la sua peculiarità e il notevole impatto che l’informatizzazione delle registrazioni dei trattamenti potrebbe avere; stante tuttavia la necessità di tracciare le registrazioni dei trattamenti, analogamente a quanto avviene per tutte le altre specie animali destinate alla produzione di alimenti, si è resa necessaria l’applicazione di una deroga all’obbligo di registrare i trattamenti esclusivamente in formato elettronico.
Pertanto, per gli allevamenti con più di dieci alveari, tutti i trattamenti eseguiti con medicinali veterinari sugli alveari devono essere registrati su un documento cartaceo a pagine prenumerate – contenente almeno gli elementi minimi presenti nell’Allegato, e vidimato dal servizio veterinario locale territorialmente competente che ha rilasciato il codice aziendale.
Le registrazioni devono restare a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni e i controlli, per un periodo di almeno cinque anni dall’ultima registrazione, unitamente alle prove di acquisto del medicinale veterinario.
Le Associazioni possono avere un ruolo anche nell’acquisto di medicinali veterinari autorizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroosi.
Tale ruolo è sostenuto da disposizioni normative [regolamento (UE) 1308/2013] e da programmi nazionali per aiuti nel settore dell’apicoltura sviluppati dall’autorità competente, in collaborazione con le organizzazioni stesse.
Tuttavia, si chiarisce che le organizzazioni fungono soltanto da intermediari per l’acquisto dei medicinali veterinari per conto degli allevatori e in alcun modo possono svolgere un’attività di distribuzione e dispensazione di medicinali veterinari, non rientrando nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali.
All’atto della consegna del medicinale veterinario acquistato per l’allevamento specifico, l’organizzazione rilascia copia della documentazione di acquisto (comprensiva del Documento di Trasporto o DDT rilasciato dalla Casa Farmaceutica fornitrice) per consentire all’allevatore di inserire tale informazione nel campo relativo al Rif. documento di acquisto, di cui al modello allegato, e di conservare la prova di acquisto ai sensi delle disposizioni europee e nazionali (anche per gli allevamenti familiari)
Nuovo_registro_trattamemnti_vetarinari_MODELLO.pdf
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