SPAZIO AD UN APPROFONDIMENTO (visto che ad ottobre non è in programma la specifica mail bimestrale Fisconoprofit):
FACCIAMO CHIAREZZA TRA SOCI, ASSOCIATI E TESSERATI.
Innanzitutto diciamo che troppo spesso viene utilizzato impropriamente il termine di SOCIO in quanto lo stesso dovrebbe essere riservato, in ambito sportivo, a coloro che hanno dato vita o che sono comunque diventati parte di una società, sia essa una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SRL sportiva) o una cooperativa.
Nelle associazioni sportive dilettantistiche, nelle associazioni di promozione sociale, ma anche nelle onlus e nelle associazioni di volontariato o culturali che siano, il termine corretto è quello di ASSOCIATO, che consiste nell'acquisizione di uno
status disciplinato dallo statuto sociale dell'associazione, con la previsione di diritti/doveri del soggetto che accetta incondizionatamente le regole fissate da quest'ultima (vincolo associativo). Proprio per queste ragioni, l'ASSOCIATO presenta una apposita istanza di far parte dell'associazione, che deve essere vagliata e ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
L'ASSOCIATO (che a questo punto viene iscritto nel LIBRO DEGLI ASSOCIATI) può poi anche essere TESSERATO alla federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva per svolgere di fatto l'attività sportiva dilettantistica in ambito CONI. Diversa è la situazione in cui l'associazione non associa a sè l'atleta (che non viene pertanto chiamato a versare una quota associativa) ma lo TESSERA solamente alla Fsn, Dsa, Eps senza attribuire allo stesso i diritti/doveri di associato (non paga la quota associativa, non viene convocato alle assemblee, ecc.).
Chiarite queste differenze, occorre prestare molta attenzione al fatto che anche i membri del Consiglio Direttivo per venir eletti devono essere prima degli associati (e quindi aver versato la quota associativa annuale), altrimenti non godono del diritto di elettorato attivo (troppo spesso si vedono associazioni che eleggono il Direttivo senza tale requisito).
Ricordiamo sempre l'importanza, oltre al libro degli ASSOCIATI, i libri dei VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ed il LIBRO DELLE ASSEMBLEE per dimostrare la democraticità della struttura.
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L'Inps con la circolare n. 149 del 12 agosto 2015 ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità delle nuove disposizioni in tema di LAVORO ACCESSORIO (Voucher):
- il limite massimo è aumentato a € 7.000,00 annui (lordi € 9.333,00);
- i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito possono percepire compensi tramite voucher fino a € 3.000;
- i committenti titolari di partita Iva (imprenditori e liberi professionisti), per i quali il limite è rimasto fermo a € 2.000 annui, devono acquistare i voucher esclusivamente per via telematica. Gli altri soggetti, invece, possono ancora avvalersi degli uffici postali;
- i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore ed il luogo della prestazione devono essere comunicati con normali procedure, in attesa dell'operatività della comunicazione telematica alla DTL competente per territorio.
Fino al 31 dicembre 2015 vale la precedente disciplina relativamente agli acquisti di voucher effettuati entro il 25/06/2015.
LAVORO ACCESSORIO (Voucher) per le società ed associazioni titolari di partita Iva.
In attesa dell'auspicato intervento Ministeriale sul tema, cerchiamo di capire come si devono comportare le associazioni che si avvalgono di prestazioni di lavoro accessorio in ambito istituzionale, ma che sono titolari di partita Iva per le attività connesse agli scopi istituzionali (es. pubblicità e sponsorizzazioni).
Come detto, imprenditori e professionisti sono tuttora ancorati al limite di 2.020,00 euro netti annui (lordi 2.693,00 - importo rivalutato annualmente - indici Istat) e la circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro sembra aver chiarito che il riferimento deve essere fatto all'imprenditore (chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata a fini della produzione e dello scambio di beni e servizi - art. 2082 cod.civ.). L'associazione svolge attività strumentale alle finalità istituzionali e pertanto dovrebbe essere utilizzabile il limite di 7.000 euro. Diversa la situazione delle società (ad esempio, le srl sportive), in quanto a tutti gli effetti "imprenditori" con relativa iscrizione al registro imprese delle C.CI.A.A. (le associazioni con attività economica si limitano all'iscrizione al R.E.A. - Registro Economico Amministrativo).
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Sulla pagina facebook di Fisconoprofit sono pubblicate le slide della relazione del Rag. Pietro Canta e della Rag. Cristina Volpi al convegno ENDAS Regionale PIEMONTE, tenutosi a Chieri (TO) il 26/09/2015.
E' possibile richiedere le slide anche via mail all'indirizzo:
info@fisconoprofit.it.
PROSSIMI CONVEGNI IN
PROGRAMMAZIONE:
- Dicembre 2015: CHIAVARI (GE)
- Gennaio 2016: AOSTA
Le Fsn, Dsa, Eps interessate ad organizzare un evento possono contattare Fisconoprofit
via mail:
info@fisconoprofit.it
La Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che è stata presentata in occasione delle celebrazioni di Torino Capitale Europea dello Sport 2015 lunedì 7 settembre 2015. "Una guida che possa aiutare le tante realtà che guidano la parte sana dello sport ad orientarsi tra gli adempimenti tributari".
La guida è scaricabile all'indirizzo:
http://www.torino2015.it/wp-content/uploads/GUIDA_ASD_COME_FARE_PER_NON_SBAGLIARE.pdf
CERTIFICATI PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA: NUOVI CHIARIMENTI:
Il Ministero della Salute pubblica una nota esplicativa delle "Linee guida di indizzo in matera di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", emanate con Decreto dell'8 agosto 2014.
La nota risponde soprattutto alle numerose rischieste di chiarimenti che giungono all'Amministrazione sulla sussistenza o meno dell'obbligo della certificazione per coloro che svolgono attività sportive non agonistiche organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. La nota specifica che per "coloro" si intendono le "persone fisiche tesserate" e che le "definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia".
Il Coni provvederà, inoltre, a fornire indicazioni entro fine ottobre per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l'obbligo di certificazione ai "tesserati che svolgono attività sportive regolamentate" ed esonerare i tesserati "che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico" e quelli che "non svolgono alcuna attività sportiva".
La nota ribadisce che non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita attività ludico-motoria.
L'Agenzia delle Entrate, nel proprio sito ufficiale, ha da tempo riservato al NO PROFIT una specifica partizione in cui è possibile trovare normativa e modulistica.
Questo il link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/iltuoprofilofiscale/noprofit
REGIONE LOMBARDIA: scelta del recapito/domiciliazione: Studio Canta & Fisconoprofit sono alla determinazione del luogo dove svolgere la propria attività in Lombardia. Tale decisione verrà presa in base alla localizzazione delle richieste da parte degli utenti che ricevono la presente newsletter (in quanto hanno dimostrato interesse per la nostra iniziativa) di una consulenza gratuita in ambito fiscale-civilistico per la propria società od associazione sportiva dilettantistica. In base alle richieste verranno fissati appuntamenti in loco. Gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo:
info@fisconoprofit.it
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in evidenza da newsletter Fiscosport n. 18/2015 del 15/10/2015
BUONE NOTIZIE PER IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO - MA LA DECORRENZA E' 01 GENNAIO 2017 (Patrizia Sideri)
LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (Fabio Romei)
DECOMMERCIALIZZAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE DIFFERENZIATE- Risposta al quesito dell'utente 18614 (Enrico Savio)
Per approfondimenti su materie fiscali-sportive:
www.fiscosport.it
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